L'elencazione delle prove, specificamente disciplinate dal codice di procedura penale, non costituisce un numero chiuso. Lo stesso codice ammette la possibilità di compiere atti di indagine o di assumere prove non espressamente previste, che vengono dette prove atipiche o prove innominate, delle quali la giurisprudenza di legittimità offre una estesa casistica.

Commento all'art. 189

GRIFANTINI, Fabio Maria
2015-01-01

Abstract

L'elencazione delle prove, specificamente disciplinate dal codice di procedura penale, non costituisce un numero chiuso. Lo stesso codice ammette la possibilità di compiere atti di indagine o di assumere prove non espressamente previste, che vengono dette prove atipiche o prove innominate, delle quali la giurisprudenza di legittimità offre una estesa casistica.
2015
9788813357436
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