L'elencazione delle prove, specificamente disciplinate dal codice di procedura penale, non costituisce un numero chiuso. Lo stesso codice ammette la possibilità di compiere atti di indagine o di assumere prove non espressamente previste, che vengono dette prove atipiche o prove innominate, delle quali la giurisprudenza di legittimità offre una estesa casistica.
Commento all'art. 189
GRIFANTINI, Fabio Maria
2015-01-01
Abstract
L'elencazione delle prove, specificamente disciplinate dal codice di procedura penale, non costituisce un numero chiuso. Lo stesso codice ammette la possibilità di compiere atti di indagine o di assumere prove non espressamente previste, che vengono dette prove atipiche o prove innominate, delle quali la giurisprudenza di legittimità offre una estesa casistica.File in questo prodotto:
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