Premessi alcuni cenni storici, si esamina l'art. 2043 c.c., quale clausola generale di responsabilità, nei suoi elementi e nella sua funzione. Illustrata la problematica del danno non patrimoniale, si afferma che il danno biologico non va risarcito in quanto danno non patrimoniale ma perché è un danno ingiusto in quanto lesione del diritto alla salute: esso va comunque risarcito sia che derivi da fatto illecito sia che consegua all'inadempimento di una obbligazione. Dopo aver ricordato che la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile è quella di evitare al danneggiante le conseguenze economiche che a lui derivano dall'aver provocato un danno, si prospetta un lento superamento del sistema dell'individuazione del responsabile del danno con il risarcimento affidato ad un sistema di sicurezza sociale, facendo riferimento a norme dell'ordinamento che hanno accolto questo sistema di riparazione. Viene poi illustrata la problematica del danno all'ambiente e la disciplina della riparazione, contenuta nell'art. 18, l. n. 349/1986, e, in considerazione della sua inadeguatezza, si afferma la necessità di riscrivere l'impianto normativo che deve essere finalizzato ad una più intensa ed efficace protezione dell'ambiente in sé e quale habitat della persona.

Responsabilità civile, sicurezza sociale e protezione dell'ambiente

FLAMINI, Antonio
2009-01-01

Abstract

Premessi alcuni cenni storici, si esamina l'art. 2043 c.c., quale clausola generale di responsabilità, nei suoi elementi e nella sua funzione. Illustrata la problematica del danno non patrimoniale, si afferma che il danno biologico non va risarcito in quanto danno non patrimoniale ma perché è un danno ingiusto in quanto lesione del diritto alla salute: esso va comunque risarcito sia che derivi da fatto illecito sia che consegua all'inadempimento di una obbligazione. Dopo aver ricordato che la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile è quella di evitare al danneggiante le conseguenze economiche che a lui derivano dall'aver provocato un danno, si prospetta un lento superamento del sistema dell'individuazione del responsabile del danno con il risarcimento affidato ad un sistema di sicurezza sociale, facendo riferimento a norme dell'ordinamento che hanno accolto questo sistema di riparazione. Viene poi illustrata la problematica del danno all'ambiente e la disciplina della riparazione, contenuta nell'art. 18, l. n. 349/1986, e, in considerazione della sua inadeguatezza, si afferma la necessità di riscrivere l'impianto normativo che deve essere finalizzato ad una più intensa ed efficace protezione dell'ambiente in sé e quale habitat della persona.
2009
978-88-495-1754-5
268
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