Distinte la confideiussione dalla fideiussione plurima perché soltanto la prima è soggetta alla disciplina delle obbligazioni solidali, si evidenzia come la surrogazione ed il regresso, stanti i differenti presupposti di operatività, non siano entrambe esercitabili dal confideiussore che si potrà avvalere soltanto dell’azione di regresso di cui all’art. 1298 cod. civ. Tale conclusione offre lo spunto per evidenziare come anche gli artt. 1942, 1949, 1950, 1957 cod. civ. siano sensibili alla diversa tipologia della garanzia fideiussoria sì da non essere indifferentemente applicabili tanto alla fideiussione solidale quanto a quella con beneficio di escussione.
Confideiussione e fideiussione plurima: un'occasione per rimediare sull'unicità di disciplina della garanzia fideiussoria
BISCONTINI, Guido
2013-01-01
Abstract
Distinte la confideiussione dalla fideiussione plurima perché soltanto la prima è soggetta alla disciplina delle obbligazioni solidali, si evidenzia come la surrogazione ed il regresso, stanti i differenti presupposti di operatività, non siano entrambe esercitabili dal confideiussore che si potrà avvalere soltanto dell’azione di regresso di cui all’art. 1298 cod. civ. Tale conclusione offre lo spunto per evidenziare come anche gli artt. 1942, 1949, 1950, 1957 cod. civ. siano sensibili alla diversa tipologia della garanzia fideiussoria sì da non essere indifferentemente applicabili tanto alla fideiussione solidale quanto a quella con beneficio di escussione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.