Il contributo si concentra sulla dimensione individuale del principio unitario. In chiave storica, si mette in evidenza come esso abbia assunto declinazioni differenti nei diversi regimi che si sono succeduti. L’unificazione è stata concepita, su questo piano, essenzialmente come estensione a tutti i “regnicoli” della medesima disciplina giuridica, pur se si riscontrano, in tutta l’età liberale, discipline specifiche, con marcati caratteri di discriminazione, tali da consentire la distinzione tra l’enunciazione del principio di eguaglianza formale e la concreta realizzazione di una pluralità di regimi giuridici funzionali alla conservazione di un ordine fondato sulla rigida demarcazione tra le classi sociali e i generi. Analogamente, il ventennio fascista è segnato dallo smantellamento delle garanzie – piuttosto di fatto che di diritto – di cui godevano le formazioni sociali in nome della uniforme soggezione di tutti gli individui allo Stato; dalla negazione delle minoranze etnico-linguistiche e di quelle religiose; infine dall’aperta persecuzione sia degli ebrei che degli oppositori politici. L’uniformazione è data qui non in nome di un comune patrimonio di diritti dell’individuo, ma al contrario nel loro compiuto annullamento: la priorità dello Stato sulla persona si traduce nella negazione di qualunque rilievo giuridico della posizione soggettiva. Il quadro costituzionale dell’Italia repubblicana si caratterizza per l’ampiezza dei diritti individuali e collettivi riconosciuti, e soprattutto per l’enunciazione del principio di eguaglianza sostanziale quale motore dell’integrazione di fatto, oltre che giuridica. L’ultima parte del lavoro si concentra sui problemi posti dall’integrazione europea, in particolare su un duplice versante: in primo luogo quello della collocazione della Carta dei diritti nel quadro delle fonti dell’Unione, in relazione alla sua capacità di condizionare la produzione, l’applicazione e l’interpretazione del diritto europeo; quello della rilettura del principio della primauté del diritto dell’Unione in contrapposizione con le garanzie costituzionali statali, principio la cui riaffermazione, anche in recenti decisioni della Corte di giustizia, pare sollevare perplessità proprio in relazione alla perdurante efficacia delle garanzie interne dei diritti individuali.
Dal regnicolo sabaudo al cittadino europeo. Unità e frammentazione del quadro dei diritti.
BIANCHI, PAOLO
2014-01-01
Abstract
Il contributo si concentra sulla dimensione individuale del principio unitario. In chiave storica, si mette in evidenza come esso abbia assunto declinazioni differenti nei diversi regimi che si sono succeduti. L’unificazione è stata concepita, su questo piano, essenzialmente come estensione a tutti i “regnicoli” della medesima disciplina giuridica, pur se si riscontrano, in tutta l’età liberale, discipline specifiche, con marcati caratteri di discriminazione, tali da consentire la distinzione tra l’enunciazione del principio di eguaglianza formale e la concreta realizzazione di una pluralità di regimi giuridici funzionali alla conservazione di un ordine fondato sulla rigida demarcazione tra le classi sociali e i generi. Analogamente, il ventennio fascista è segnato dallo smantellamento delle garanzie – piuttosto di fatto che di diritto – di cui godevano le formazioni sociali in nome della uniforme soggezione di tutti gli individui allo Stato; dalla negazione delle minoranze etnico-linguistiche e di quelle religiose; infine dall’aperta persecuzione sia degli ebrei che degli oppositori politici. L’uniformazione è data qui non in nome di un comune patrimonio di diritti dell’individuo, ma al contrario nel loro compiuto annullamento: la priorità dello Stato sulla persona si traduce nella negazione di qualunque rilievo giuridico della posizione soggettiva. Il quadro costituzionale dell’Italia repubblicana si caratterizza per l’ampiezza dei diritti individuali e collettivi riconosciuti, e soprattutto per l’enunciazione del principio di eguaglianza sostanziale quale motore dell’integrazione di fatto, oltre che giuridica. L’ultima parte del lavoro si concentra sui problemi posti dall’integrazione europea, in particolare su un duplice versante: in primo luogo quello della collocazione della Carta dei diritti nel quadro delle fonti dell’Unione, in relazione alla sua capacità di condizionare la produzione, l’applicazione e l’interpretazione del diritto europeo; quello della rilettura del principio della primauté del diritto dell’Unione in contrapposizione con le garanzie costituzionali statali, principio la cui riaffermazione, anche in recenti decisioni della Corte di giustizia, pare sollevare perplessità proprio in relazione alla perdurante efficacia delle garanzie interne dei diritti individuali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.