L'analisi dottrinale concernente l'ambito di legittimità dei trattamenti sanitari, di quelli chirurgici e di quelli di chirurgia estetica, trae fondamento nei principi sanciti dagli articoli 2 (diritti inviolabili dell'uomo), 3 (principio di eguaglianza), 13 (la libertà personale è inviolabile) e 32 della Costituzione (l'attività sanitaria deve essere garantita dallo Stato, come necessario presidio per la tutela della salute, costituente fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività; "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge"; in ogni caso non possono essere violati i limiti imposti dal rispetto della persona umana), e nell'art. 5 cod.civ. che ribadisce il richiamo ad espressi limiti di intervento nel confronti dell'uomo" gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all' ordine pubblico o al buon costume". Si cercherà di capire se e come questi principi possano essere estesi alla chirurgia estetica, attività indirizzata a fini terapeutici e quindi lecita e garantita in quanto diretta alla tutela della salute.

Trattamenti sanitari. Chirurgia estetica e tutela della salute dell'uomo

PETRELLI, Fabio
1999-01-01

Abstract

L'analisi dottrinale concernente l'ambito di legittimità dei trattamenti sanitari, di quelli chirurgici e di quelli di chirurgia estetica, trae fondamento nei principi sanciti dagli articoli 2 (diritti inviolabili dell'uomo), 3 (principio di eguaglianza), 13 (la libertà personale è inviolabile) e 32 della Costituzione (l'attività sanitaria deve essere garantita dallo Stato, come necessario presidio per la tutela della salute, costituente fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività; "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge"; in ogni caso non possono essere violati i limiti imposti dal rispetto della persona umana), e nell'art. 5 cod.civ. che ribadisce il richiamo ad espressi limiti di intervento nel confronti dell'uomo" gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all' ordine pubblico o al buon costume". Si cercherà di capire se e come questi principi possano essere estesi alla chirurgia estetica, attività indirizzata a fini terapeutici e quindi lecita e garantita in quanto diretta alla tutela della salute.
1999
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