Il pubblico ministero ha il potere di vietare alle persone informate sui fatti di comunicare con il difensore. Tale regola, sancita nell'art. 391 quinquies c.p.p., è oggetto dello scritto, nel quale sono illustrati le condizioni ed i presupposti applicativi di essa, alla luce dell'elaborazione dottrinale e dell'unico precedente giurisprudenziale.
Art. 391 quinquies, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di G. Lattanzi ed E. Lupo
DI BITONTO, Maria Lucia Antonietta
2013-01-01
Abstract
Il pubblico ministero ha il potere di vietare alle persone informate sui fatti di comunicare con il difensore. Tale regola, sancita nell'art. 391 quinquies c.p.p., è oggetto dello scritto, nel quale sono illustrati le condizioni ed i presupposti applicativi di essa, alla luce dell'elaborazione dottrinale e dell'unico precedente giurisprudenziale.File in questo prodotto:
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