La richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione è un aspetto dell'attività investigativa del difensore di particolare rilievo, in quanto l'ostensibilità ai privati dei documenti di cui possono essere in possesso gli uffici pubblici rappresenta una pre-condizione per l'effettività dell'esercizio del diritto di difesa nel procedimento penale. La disamina dell'argomento viene svolta prendendo in considerazione la portata letterale dell'art. 391 quater c.p.p., ponendo in rilievo gli aspetti problematici, le precisazioni della dottrina, gli interventi della giurisprudenza (assai pochi in realtà) e i rapporti tra la disciplina dettata nel c.p.p. con quella prevista a livello generale nella disciplina del procedimento amministrativo.
Art. 391 quater, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di G. Lattanzi e di E. Lupo
DI BITONTO, Maria Lucia Antonietta
2013-01-01
Abstract
La richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione è un aspetto dell'attività investigativa del difensore di particolare rilievo, in quanto l'ostensibilità ai privati dei documenti di cui possono essere in possesso gli uffici pubblici rappresenta una pre-condizione per l'effettività dell'esercizio del diritto di difesa nel procedimento penale. La disamina dell'argomento viene svolta prendendo in considerazione la portata letterale dell'art. 391 quater c.p.p., ponendo in rilievo gli aspetti problematici, le precisazioni della dottrina, gli interventi della giurisprudenza (assai pochi in realtà) e i rapporti tra la disciplina dettata nel c.p.p. con quella prevista a livello generale nella disciplina del procedimento amministrativo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.