L'art. 391 bis c.p.p. assume un rilievo centrale nella disciplina dell'investigazione difensiva, in quanto regola le modalità attraverso cui il difensore può venire in contatto con la fonte dichiarativa per raccogliere informazioni. La disamina di questo tema implica l'approfondimento di diversi profili, i più rilevanti dei quali sono: le regole generali di audizione; le persone informate sui fatti da cui assumere le dichiarazioni; i divieti; gli avvertimenti; i casi di inutilizzabilità speciale; le specifiche modalità di assunzione della deposizione (colloquio non documentato, ricezione di dichiarazioni, assunzione di informazioni); coinvolgimento dell'autorità giudiziaria nell'assunzione di informazioni da parte di quanti non abbiano inteso rilasciare dichiarazioni al difensore.
Art. 391 bis, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di G. Lattanzi ed E. Lupo
DI BITONTO, Maria Lucia Antonietta
2013-01-01
Abstract
L'art. 391 bis c.p.p. assume un rilievo centrale nella disciplina dell'investigazione difensiva, in quanto regola le modalità attraverso cui il difensore può venire in contatto con la fonte dichiarativa per raccogliere informazioni. La disamina di questo tema implica l'approfondimento di diversi profili, i più rilevanti dei quali sono: le regole generali di audizione; le persone informate sui fatti da cui assumere le dichiarazioni; i divieti; gli avvertimenti; i casi di inutilizzabilità speciale; le specifiche modalità di assunzione della deposizione (colloquio non documentato, ricezione di dichiarazioni, assunzione di informazioni); coinvolgimento dell'autorità giudiziaria nell'assunzione di informazioni da parte di quanti non abbiano inteso rilasciare dichiarazioni al difensore.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.