Il legislatore comunitario con normativa parzialmente armonizzata ha disciplinato in tipologie legali ad hoc la produzione e la commercializzazione di alcuni alimenti che producono determinati effetti positivi sulla salute dovuti a componenti presenti in essi in modo naturale, o aggiunti: inizialmente sono stati regolamentati gli alimenti destinati ad una alimentazione particolare (ovverosia i prodotti dietetici e gli alimenti per la prima infanzia), attualmente disciplinati dalla direttiva 2009/39/CE. Successivamente è stata comunitarizzata la normativa delle acque minerali naturali oggi disciplinata dalla direttiva 2009/54/CE, Più recentemente, oggetto di armonizzazione comunitaria (anche in questo caso soltanto parziale) realizzata con direttiva n. 2002/46/CE, è stata la disciplina degli integratori alimentari. Da ultimo, oggetto di disciplina con regolamento (CE) n. 1925/2006 è stata l’aggiunta ai prodotti alimentari di vitamine e minerali e di talune altre sostanze che hanno un effetto nutrizionale o fisiologico in condizioni tali da comportare un’ingestione di quantità ampiamente superiori a quelle che ci si può ragionevolmente aspettare di ingerire in condizioni normali di consumo nell’ambito di una dieta equilibrata e variata e/o tali da rappresentare per altri motivi un rischio potenziale per i consumatori (c.d. “alimenti addizionati”). Negli ultimi tre decenni è dato rilevare un crescente interesse degli scienziati e dell’industria alimentare nei confronti di una tipologia di alimenti naturali che hanno finalità salutistiche destinati a soggetti sani che desiderano restare tali, denominati con termine inglese functional food, che tuttavia non sono stati recepiti in una tipologia legale ad hoc nell’ordinamento giuridico comunitario Tutti gli alimenti appartenenti alle tipologie sopra menzionate hanno in comune la produzione di un effetto fisiologico positivo dovuto ad un set di caratteristiche che i prodotti possiedono per loro natura o riproducibili a piacere dall’impresa e soddisfano una specifica domanda di salute del consumatore. La finalità comune di produrre un effetto positivo sulla salute è elemento necessario e sufficiente a configurare una specifica categoria di prodotti alimentari che, per le loro proprietà, si possono definire prodotti alimentari della salute. La funzione salutistica, intesa quale idoneità dell’alimento a realizzare in condizioni normali d’uso effetti positivi sull’organismo umano dovuti al vantaggio nutrizionale e/o fisiologico, si configura come un vero e proprio requisito di qualità che identifica non più lo specifico alimento, bensì determinate caratteristiche comuni alla categoria, veicolate tramite etichettatura e pubblicità al consumatore finale, e determinanti dell’acquisto. Non essendo la categoria dei prodotti alimentari della salute configurata dall’ordinamento giuridico comunitario la sua elaborazione è possibile soltanto in via interpretativa; il riconoscimento di tale categoria è assai utile in quanto favorisce la risoluzione di alcuni aspetti problematici di non facile soluzione collegati alla produzione e alla commercializzazione di alimenti con effetti benefici sulla salute nello spazio europeo nel rispetto e nel contemperamento più opportuno di valori, principi ed interessi generali e fondamentali quali, ad esempio, l’elevata tutela della salute umana e l’efficace funzionamento del mercato interno. Infatti, sebbene l’Unione Europea abbia normalmente introdotto discipline specifiche per regolamentare aspetti legati alla denominazione, alla composizione, alla produzione, ai controlli, alle autorizzazioni ed al regime di etichettatura/pubblicità relativamente alle diverse tipologie di prodotti alimentari ad effetti salutistici, ogni qual volta tali prodotti utilizzino sostanze responsabili dell’effetto fisiologico in assenza di una disciplina comunitaria armonizzata concernente il loro uso, il riconoscimento della qualità salutistica può ingenerare ostacoli alla loro libera circolazione nel mercato comune sotto forma ad esempio di autorizzazioni richieste da uno Stato membro prima della loro immissione in commercio giustificabili sulla base della tutela della salute e, finanche, il rischio di divergenti qualificazioni negli Stati membri che potrebbero ritenere appartenere il prodotto con effetti sulla salute alternativamente alla categoria degli alimenti o dei medicinali. La riconduzione a sistema della normativa prevista per singoli prodotti alimentari con effetti benefici sulla salute sotto l’egida di una categoria (prodotti alimentari della salute) consente di ricostruire sinergie e significati nel collegamento tra norme in grado di risolvere più di un’incertezza di fondo nella linea di demarcazione tra medicinali e alimenti; permette, inoltre, di individuare meccanismi di superamento di situazioni di impasse nella circolazione intracomunitaria di merci attraverso indirette forme di armonizzazione comunitaria che stimolano inediti processi di normalizzazione di sostanze utilizzabili negli alimenti, attivabili su richiesta di privati operatori (ad es. tramite il regime delle indicazioni facoltative nutrizionali e sulla salute previsto dal regolamento CE n. 1924/2006) o su iniziativa della Commissione e degli Stati membri (ad es. tramite l’attivazione della procedura di cui all’art. 8 del regolamento CE n. 1925/2006).
I prodotti alimentari della salute
PETRELLI, Luca
2011-01-01
Abstract
Il legislatore comunitario con normativa parzialmente armonizzata ha disciplinato in tipologie legali ad hoc la produzione e la commercializzazione di alcuni alimenti che producono determinati effetti positivi sulla salute dovuti a componenti presenti in essi in modo naturale, o aggiunti: inizialmente sono stati regolamentati gli alimenti destinati ad una alimentazione particolare (ovverosia i prodotti dietetici e gli alimenti per la prima infanzia), attualmente disciplinati dalla direttiva 2009/39/CE. Successivamente è stata comunitarizzata la normativa delle acque minerali naturali oggi disciplinata dalla direttiva 2009/54/CE, Più recentemente, oggetto di armonizzazione comunitaria (anche in questo caso soltanto parziale) realizzata con direttiva n. 2002/46/CE, è stata la disciplina degli integratori alimentari. Da ultimo, oggetto di disciplina con regolamento (CE) n. 1925/2006 è stata l’aggiunta ai prodotti alimentari di vitamine e minerali e di talune altre sostanze che hanno un effetto nutrizionale o fisiologico in condizioni tali da comportare un’ingestione di quantità ampiamente superiori a quelle che ci si può ragionevolmente aspettare di ingerire in condizioni normali di consumo nell’ambito di una dieta equilibrata e variata e/o tali da rappresentare per altri motivi un rischio potenziale per i consumatori (c.d. “alimenti addizionati”). Negli ultimi tre decenni è dato rilevare un crescente interesse degli scienziati e dell’industria alimentare nei confronti di una tipologia di alimenti naturali che hanno finalità salutistiche destinati a soggetti sani che desiderano restare tali, denominati con termine inglese functional food, che tuttavia non sono stati recepiti in una tipologia legale ad hoc nell’ordinamento giuridico comunitario Tutti gli alimenti appartenenti alle tipologie sopra menzionate hanno in comune la produzione di un effetto fisiologico positivo dovuto ad un set di caratteristiche che i prodotti possiedono per loro natura o riproducibili a piacere dall’impresa e soddisfano una specifica domanda di salute del consumatore. La finalità comune di produrre un effetto positivo sulla salute è elemento necessario e sufficiente a configurare una specifica categoria di prodotti alimentari che, per le loro proprietà, si possono definire prodotti alimentari della salute. La funzione salutistica, intesa quale idoneità dell’alimento a realizzare in condizioni normali d’uso effetti positivi sull’organismo umano dovuti al vantaggio nutrizionale e/o fisiologico, si configura come un vero e proprio requisito di qualità che identifica non più lo specifico alimento, bensì determinate caratteristiche comuni alla categoria, veicolate tramite etichettatura e pubblicità al consumatore finale, e determinanti dell’acquisto. Non essendo la categoria dei prodotti alimentari della salute configurata dall’ordinamento giuridico comunitario la sua elaborazione è possibile soltanto in via interpretativa; il riconoscimento di tale categoria è assai utile in quanto favorisce la risoluzione di alcuni aspetti problematici di non facile soluzione collegati alla produzione e alla commercializzazione di alimenti con effetti benefici sulla salute nello spazio europeo nel rispetto e nel contemperamento più opportuno di valori, principi ed interessi generali e fondamentali quali, ad esempio, l’elevata tutela della salute umana e l’efficace funzionamento del mercato interno. Infatti, sebbene l’Unione Europea abbia normalmente introdotto discipline specifiche per regolamentare aspetti legati alla denominazione, alla composizione, alla produzione, ai controlli, alle autorizzazioni ed al regime di etichettatura/pubblicità relativamente alle diverse tipologie di prodotti alimentari ad effetti salutistici, ogni qual volta tali prodotti utilizzino sostanze responsabili dell’effetto fisiologico in assenza di una disciplina comunitaria armonizzata concernente il loro uso, il riconoscimento della qualità salutistica può ingenerare ostacoli alla loro libera circolazione nel mercato comune sotto forma ad esempio di autorizzazioni richieste da uno Stato membro prima della loro immissione in commercio giustificabili sulla base della tutela della salute e, finanche, il rischio di divergenti qualificazioni negli Stati membri che potrebbero ritenere appartenere il prodotto con effetti sulla salute alternativamente alla categoria degli alimenti o dei medicinali. La riconduzione a sistema della normativa prevista per singoli prodotti alimentari con effetti benefici sulla salute sotto l’egida di una categoria (prodotti alimentari della salute) consente di ricostruire sinergie e significati nel collegamento tra norme in grado di risolvere più di un’incertezza di fondo nella linea di demarcazione tra medicinali e alimenti; permette, inoltre, di individuare meccanismi di superamento di situazioni di impasse nella circolazione intracomunitaria di merci attraverso indirette forme di armonizzazione comunitaria che stimolano inediti processi di normalizzazione di sostanze utilizzabili negli alimenti, attivabili su richiesta di privati operatori (ad es. tramite il regime delle indicazioni facoltative nutrizionali e sulla salute previsto dal regolamento CE n. 1924/2006) o su iniziativa della Commissione e degli Stati membri (ad es. tramite l’attivazione della procedura di cui all’art. 8 del regolamento CE n. 1925/2006).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.