Con l’introduzione dell’inutilizzabilità nell’art. 191 l’ordinamento esprime la sua risposta all’introduzione nel processo di prove vietate e di essa detta la disciplina fondamentale: l’essere rivolta alla violazione dei divieti stabiliti dalla legge (comma 1) e la rilevabilità in ogni stato e grado del procedimento (comma 2). L’art. 606 lett. c. aggiunge che l’inutilizzabilità può formare motivo di ricorso in Cassazione. In questo modo il legislatore intende dare cittadinanza alla categoria dei divieti probatori, superando la previsione della nullità che in precedenza ne contrassegnava la disciplina. Se, però, si eccettua questa finalità, e le previsioni appena richiamate, tutto può essere discusso dell’inutilizzabilità: a cominciare proprio dai rapporti con la nullità che non viene meno come forma di invalidità che può essere riferita alla prova e che impone di regolare i rapporti tra le due invalidità; fino ad arrivare all’ambito operativo della sanzione con riguardo alla fase, cioè se si estenda alle indagini preliminari, ed anche al concetto di divieto: in particolare, se questo debba essere riferito solo ai divieti di ammissione della prova, cioè all’an della prova, oppure si estenda anche alle regole di acquisizione, ovvero al quomodo della prova, come parrebbe indicare il participio “acquisite” impiegato nel primo comma dell’art. 191. Non essendo dunque chiaro l’ambito di applicazione della formula impiegata dall’art. 191, e neppure indicato un criterio di riconoscimento dei divieti, l’opera in esame propone un criterio inedito di riconoscimento dei divieti probatori inerenti il quomodo della prova, oltre ad una classificazione basata sul modo di operare dell’inutilizzabilità. Concludono l’opera due approfondimenti. Uno è rivolto all’analisi dell’inutilizzabilità derivata e del peculiare concetto di derivazione. L’altro è l’esame dei rimedi prospettabili contro l’inutizzabilità: una possibilità di tutela che sarebbe inopportuno circoscrivere all’apposito motivo di ricorso (art. 606 lett. c) che consente di far valere i i passaggi non espressi nello sviluppo argomentativo della sentenza. Rimane, infatti, tuttora la possibilità di far valere il difetto di motivazione della sentenza (art. 606 lett. e) che si basi su prove inutilizzabili, come l’articolo in esame riesce a dimostrare con notevole efficacia.

Inutilizzabilità

GRIFANTINI, Fabio Maria
1993-01-01

Abstract

Con l’introduzione dell’inutilizzabilità nell’art. 191 l’ordinamento esprime la sua risposta all’introduzione nel processo di prove vietate e di essa detta la disciplina fondamentale: l’essere rivolta alla violazione dei divieti stabiliti dalla legge (comma 1) e la rilevabilità in ogni stato e grado del procedimento (comma 2). L’art. 606 lett. c. aggiunge che l’inutilizzabilità può formare motivo di ricorso in Cassazione. In questo modo il legislatore intende dare cittadinanza alla categoria dei divieti probatori, superando la previsione della nullità che in precedenza ne contrassegnava la disciplina. Se, però, si eccettua questa finalità, e le previsioni appena richiamate, tutto può essere discusso dell’inutilizzabilità: a cominciare proprio dai rapporti con la nullità che non viene meno come forma di invalidità che può essere riferita alla prova e che impone di regolare i rapporti tra le due invalidità; fino ad arrivare all’ambito operativo della sanzione con riguardo alla fase, cioè se si estenda alle indagini preliminari, ed anche al concetto di divieto: in particolare, se questo debba essere riferito solo ai divieti di ammissione della prova, cioè all’an della prova, oppure si estenda anche alle regole di acquisizione, ovvero al quomodo della prova, come parrebbe indicare il participio “acquisite” impiegato nel primo comma dell’art. 191. Non essendo dunque chiaro l’ambito di applicazione della formula impiegata dall’art. 191, e neppure indicato un criterio di riconoscimento dei divieti, l’opera in esame propone un criterio inedito di riconoscimento dei divieti probatori inerenti il quomodo della prova, oltre ad una classificazione basata sul modo di operare dell’inutilizzabilità. Concludono l’opera due approfondimenti. Uno è rivolto all’analisi dell’inutilizzabilità derivata e del peculiare concetto di derivazione. L’altro è l’esame dei rimedi prospettabili contro l’inutizzabilità: una possibilità di tutela che sarebbe inopportuno circoscrivere all’apposito motivo di ricorso (art. 606 lett. c) che consente di far valere i i passaggi non espressi nello sviluppo argomentativo della sentenza. Rimane, infatti, tuttora la possibilità di far valere il difetto di motivazione della sentenza (art. 606 lett. e) che si basi su prove inutilizzabili, come l’articolo in esame riesce a dimostrare con notevole efficacia.
1993
9788802046525
268
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11581/218505
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