Negli anni '70, parallelamente al concreto avvio dell'esperienza delle Regioni a statu-to ordinario, comincia a diffondersi, da un lato tra le Regioni stesse, dall'altro lato in dottri-na, la convinzione della necessità di raccordare l'esercizio delle cave all'interesse generale alla difesa e sistemazione dell'ambiente e del paesaggio e di modificare conseguentemente il quadro della normativa in materia. In particolare, emerge la soluzione di subordinare l'e-sercizio dell'attività estrattiva o ad una concessione o ad un'autorizzazione, da rilasciare in conformità alle indicazioni fornite dagli atti di programmazione e di pianificazione. Sullo specifico interrogativo, se debba rilasciarsi concessione o autorizzazione, alcu-ni autori osservano che lo schema della concessione, in quanto implica l'esigenza di un in-tenso sfruttamento delle risorse economiche, comporta una minore attenzione per i valori ambientali mentre, al fine di ottenere il rispetto delle norme di pianificazione urbanistica e l'inserimento dell'attività di coltivazione ed estrazione nella più vasta programmazione e-conomica regionale, appare più idoneo lo schema dell'autorizzazione. Il regime autorizzatorio, anche se implica dei limiti ai poteri di iniziativa economica ed al contenuto del diritto di proprietà, trae la sua legittimità dalla stessa "ratio legis" e-spressa negli artt. 41 e 42 della Costituzione. In tale contesto, vengono criticati gli orien-tamenti giurisprudenziali in tema di autorizzazione all'attività estrattiva che mirano ad av-vantaggiare le iniziative imprenditoriali rispetto alle esigenze di programmazione prospet-tate dalle Regioni, nelle quali viene ravvisata l'espressione del pubblico interesse. Alla necessità dell'autorizzazione si giunge anche per un'altra via: viene posto in di-scussione il tradizionale principio della disponibilità della cava da parte del proprietario del suolo, considerata il frutto di una concezione incentrata sull'attività produttiva, rispetto alla quale prevalgono il riconoscimento della funzione sociale della proprietà nonché del valore ambientale quale bene pubblico da tutelare. All'esito di questo dibattito, l'autorizzazione regionale per le cave nasce connaturata alla pianificazione: così le leggi regionali Friuli Venezia Giulia n. 42/1974, Veneto n. 36/1975 e Lombardia n. 92/1975, prevedono l'assoggettamento ad autorizzazione dell'atti-vità estrattiva. Invece, fatta eccezione per la legge 29 novembre 1971, n. 1097 ("Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euga-nei"), non esistevano norme statali che consentissero il controllo delle cave sotto il profilo territoriale o ambientale. Sulla scia delle sopra indicate leggi regionali, in pochi anni, in materia di cave, le Regioni danno vita ad un "diritto uniforme", caratterizzato dal regime autorizzatorio inteso a realizzare la preminenza delle esigenze di pianificazione territoriale e della tutela del-l'ambiente naturale. Negli anni '80, si sviluppa ulteriormente il tema della necessaria autorizzazione am-ministrativa per l'esercizio dell'attività di cava. La Corte costituzionale, con la sentenza 7/1982, afferma l'esistenza nel nostro ordinamento di un principio generale in base al quale l'attività estrattiva deve essere sottoposta ad autorizzazione amministrativa. Altra dibattuta questione è quella, se oltre all'autorizzazione per l'attività estrattiva per l'esercizio della cava sia necessario un titolo abilitativo edilizio. Parte della giurisprudenza e della dottrina si esprimono decisamente in tal senso. Sul versante opposto, notevole parte della giurisprudenza, così notevole da poter essere defini-ta predominante, afferma che non è assoggettabile a concessione edilizia l'attività di cava, anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10. A tale orientamento non mancano sostegni da parte della dottrina. Particolarmente importante risulta la sentenza della Cassazione, a sezioni unite, 18 giugno 1993, in forza della quale l'attività di apertura e di coltivazione di cave, che deve essere autorizzata dalla Regione (o dall'ente da questa delegato), non richiede anche il rila-scio della concessione edilizia. A conclusione di anni di intenso dibattito, pare proprio che per l'esercizio di cava sia necessaria soltanto l'autorizzazione prevista dalle leggi regionali e non la concessione edi-lizia. Quest'ultima va ritenuta indispensabile soltanto per realizzare eventuali costruzioni nell'area di cava, ma non al fine di esercitare l'attività estrattiva. L'autorizzazione all'attività di cava interviene alla fine di un complesso procedimento nel corso del quale sono, per l'appunto, valutati gli interessi pubblici di programmazione e pianificazione e di salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente.

L’autorizzazione all’apertura delle cave

LORENZOTTI, Fabrizio
2002-01-01

Abstract

Negli anni '70, parallelamente al concreto avvio dell'esperienza delle Regioni a statu-to ordinario, comincia a diffondersi, da un lato tra le Regioni stesse, dall'altro lato in dottri-na, la convinzione della necessità di raccordare l'esercizio delle cave all'interesse generale alla difesa e sistemazione dell'ambiente e del paesaggio e di modificare conseguentemente il quadro della normativa in materia. In particolare, emerge la soluzione di subordinare l'e-sercizio dell'attività estrattiva o ad una concessione o ad un'autorizzazione, da rilasciare in conformità alle indicazioni fornite dagli atti di programmazione e di pianificazione. Sullo specifico interrogativo, se debba rilasciarsi concessione o autorizzazione, alcu-ni autori osservano che lo schema della concessione, in quanto implica l'esigenza di un in-tenso sfruttamento delle risorse economiche, comporta una minore attenzione per i valori ambientali mentre, al fine di ottenere il rispetto delle norme di pianificazione urbanistica e l'inserimento dell'attività di coltivazione ed estrazione nella più vasta programmazione e-conomica regionale, appare più idoneo lo schema dell'autorizzazione. Il regime autorizzatorio, anche se implica dei limiti ai poteri di iniziativa economica ed al contenuto del diritto di proprietà, trae la sua legittimità dalla stessa "ratio legis" e-spressa negli artt. 41 e 42 della Costituzione. In tale contesto, vengono criticati gli orien-tamenti giurisprudenziali in tema di autorizzazione all'attività estrattiva che mirano ad av-vantaggiare le iniziative imprenditoriali rispetto alle esigenze di programmazione prospet-tate dalle Regioni, nelle quali viene ravvisata l'espressione del pubblico interesse. Alla necessità dell'autorizzazione si giunge anche per un'altra via: viene posto in di-scussione il tradizionale principio della disponibilità della cava da parte del proprietario del suolo, considerata il frutto di una concezione incentrata sull'attività produttiva, rispetto alla quale prevalgono il riconoscimento della funzione sociale della proprietà nonché del valore ambientale quale bene pubblico da tutelare. All'esito di questo dibattito, l'autorizzazione regionale per le cave nasce connaturata alla pianificazione: così le leggi regionali Friuli Venezia Giulia n. 42/1974, Veneto n. 36/1975 e Lombardia n. 92/1975, prevedono l'assoggettamento ad autorizzazione dell'atti-vità estrattiva. Invece, fatta eccezione per la legge 29 novembre 1971, n. 1097 ("Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euga-nei"), non esistevano norme statali che consentissero il controllo delle cave sotto il profilo territoriale o ambientale. Sulla scia delle sopra indicate leggi regionali, in pochi anni, in materia di cave, le Regioni danno vita ad un "diritto uniforme", caratterizzato dal regime autorizzatorio inteso a realizzare la preminenza delle esigenze di pianificazione territoriale e della tutela del-l'ambiente naturale. Negli anni '80, si sviluppa ulteriormente il tema della necessaria autorizzazione am-ministrativa per l'esercizio dell'attività di cava. La Corte costituzionale, con la sentenza 7/1982, afferma l'esistenza nel nostro ordinamento di un principio generale in base al quale l'attività estrattiva deve essere sottoposta ad autorizzazione amministrativa. Altra dibattuta questione è quella, se oltre all'autorizzazione per l'attività estrattiva per l'esercizio della cava sia necessario un titolo abilitativo edilizio. Parte della giurisprudenza e della dottrina si esprimono decisamente in tal senso. Sul versante opposto, notevole parte della giurisprudenza, così notevole da poter essere defini-ta predominante, afferma che non è assoggettabile a concessione edilizia l'attività di cava, anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10. A tale orientamento non mancano sostegni da parte della dottrina. Particolarmente importante risulta la sentenza della Cassazione, a sezioni unite, 18 giugno 1993, in forza della quale l'attività di apertura e di coltivazione di cave, che deve essere autorizzata dalla Regione (o dall'ente da questa delegato), non richiede anche il rila-scio della concessione edilizia. A conclusione di anni di intenso dibattito, pare proprio che per l'esercizio di cava sia necessaria soltanto l'autorizzazione prevista dalle leggi regionali e non la concessione edi-lizia. Quest'ultima va ritenuta indispensabile soltanto per realizzare eventuali costruzioni nell'area di cava, ma non al fine di esercitare l'attività estrattiva. L'autorizzazione all'attività di cava interviene alla fine di un complesso procedimento nel corso del quale sono, per l'appunto, valutati gli interessi pubblici di programmazione e pianificazione e di salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente.
2002
88-495-0501-9
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