Il saggio ripercorre l’evoluzione dell’istituto della filiazione qual è stato delineato nei molteplici contributi apparsi sulla Rassegna di diritto civile a fare data dalla sua edizione. Particolare attenzione è stata data alla giurisprudenza Costituzionale, di legittimità e di merito. Emerge una chiara evoluzione dell’istituto in cui risultano non conformi alla legalità costituzionale le odiose discriminazioni tra filiazione legittima e naturale ed appare evidente la necessità di superare la condizione giuridica della filiazione incestuosa. Il sistema costituzionale delinea uno statuto unitario della filiazione che non tollera discriminazioni tra soggetti verso i quali resta uniforme la responsabilità da procreazione. In tale prospettiva, nel rispetto del favor veritatis, in tema di prova della paternità naturale si prende atto con favore dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che ha fornito importanti indicazioni sulla rilevanza da attribuire all’indagine biologica in particolare con riferimento alla questione dell’indispensabilità o meno di tali accertamenti al fine di una sicura attribuzione della genitura naturale. Di qui l’opportunità di una rilettura dell’intera disciplina della filiazione alla luce della rilevanza delle prove biologiche in grado di dare certezza anche allo status di figlio legittimo; ciò perché risulta acquisito all’esperienza giuridica contemporanea che le prove emato-genetiche sono prove in senso proprio, giacché l’attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell’attribuzione della paternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un grado di probabilità prossimo alla certezza. Dette prove risultano altresì in grado di superare l’odiosa difesa propria dell’exceptio plurium concubentium essendo in grado di individuare chi, tra i possibili indiziati, ha generato la prole.
Filiazione: evoluzione e prospettive
BISCONTINI, Guido
2005-01-01
Abstract
Il saggio ripercorre l’evoluzione dell’istituto della filiazione qual è stato delineato nei molteplici contributi apparsi sulla Rassegna di diritto civile a fare data dalla sua edizione. Particolare attenzione è stata data alla giurisprudenza Costituzionale, di legittimità e di merito. Emerge una chiara evoluzione dell’istituto in cui risultano non conformi alla legalità costituzionale le odiose discriminazioni tra filiazione legittima e naturale ed appare evidente la necessità di superare la condizione giuridica della filiazione incestuosa. Il sistema costituzionale delinea uno statuto unitario della filiazione che non tollera discriminazioni tra soggetti verso i quali resta uniforme la responsabilità da procreazione. In tale prospettiva, nel rispetto del favor veritatis, in tema di prova della paternità naturale si prende atto con favore dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che ha fornito importanti indicazioni sulla rilevanza da attribuire all’indagine biologica in particolare con riferimento alla questione dell’indispensabilità o meno di tali accertamenti al fine di una sicura attribuzione della genitura naturale. Di qui l’opportunità di una rilettura dell’intera disciplina della filiazione alla luce della rilevanza delle prove biologiche in grado di dare certezza anche allo status di figlio legittimo; ciò perché risulta acquisito all’esperienza giuridica contemporanea che le prove emato-genetiche sono prove in senso proprio, giacché l’attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell’attribuzione della paternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un grado di probabilità prossimo alla certezza. Dette prove risultano altresì in grado di superare l’odiosa difesa propria dell’exceptio plurium concubentium essendo in grado di individuare chi, tra i possibili indiziati, ha generato la prole.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.