In una prospettiva attenta ad una visione del diritto delle obbligazioni che tenga dovuto conto la diversificazione degli interessi che trovano la loro sintesi nel titolo giustificativo del rapporto obbligatorio viene rivalutato l’interesse del debitore all’adempimento. Il problema viene esaminato in particolare nell’ipotesi di assunzione privativa del debito ove ha luogo la liberazione dell’obbligato originario. Qui si pone in particolare il problema dell’individuazione dell’istituto atto ad operare l’effetto liberatorio del debitore. Rilevata l’insufficienza del factum de non pentendo, in quanto vicenda modificativa e non estintiva, si evidenzia l’impossibilità di fare ricorso alla remissione del debito che, estinguendo l’obbligazione, farebbe meno l’oggetto dell’obbligazione, cioè il debito originario. A tal fine si propone di utilizzare la novazione soggettiva di cui all’art. 1235 cod. civ. che fa essenzialmente riferimento alla sola modificazione del profilo soggettivo del rapporto ed in ciò si distingue dalla novazione oggettiva che dà vita ad una vicenda estintivo-costitutiva del rapporto obbligatorio. Ne discende che il mutamento del soggetto, di regola, non produce l’effetto descritto dall’art. 1230 cod. civ. sicché v’è autonomia delle due fattispecie. Ciò non compromette l’identità della funzione novazione, sia essa soggettiva od oggettiva, che si pone sempre quale vicenda corrispettiva il cui effetto è essenzialmento estintivo-cistitutivo: l’art. 1230 cod. civ. riguarda l’obbligazione, l’art. 1235 cod. civ., invece, contempla la titolarità della situazione giuridica soggettiva debitoria. Da quest’ultima norma si deduce che la liberazione del debitore, salvo le ipotesi di obbligazioni intuitu personae, non produce novazione del rapporto obbligatorio.
Assunzione del debito altrui e novazione soggettiva
BISCONTINI, Guido
2006-01-01
Abstract
In una prospettiva attenta ad una visione del diritto delle obbligazioni che tenga dovuto conto la diversificazione degli interessi che trovano la loro sintesi nel titolo giustificativo del rapporto obbligatorio viene rivalutato l’interesse del debitore all’adempimento. Il problema viene esaminato in particolare nell’ipotesi di assunzione privativa del debito ove ha luogo la liberazione dell’obbligato originario. Qui si pone in particolare il problema dell’individuazione dell’istituto atto ad operare l’effetto liberatorio del debitore. Rilevata l’insufficienza del factum de non pentendo, in quanto vicenda modificativa e non estintiva, si evidenzia l’impossibilità di fare ricorso alla remissione del debito che, estinguendo l’obbligazione, farebbe meno l’oggetto dell’obbligazione, cioè il debito originario. A tal fine si propone di utilizzare la novazione soggettiva di cui all’art. 1235 cod. civ. che fa essenzialmente riferimento alla sola modificazione del profilo soggettivo del rapporto ed in ciò si distingue dalla novazione oggettiva che dà vita ad una vicenda estintivo-costitutiva del rapporto obbligatorio. Ne discende che il mutamento del soggetto, di regola, non produce l’effetto descritto dall’art. 1230 cod. civ. sicché v’è autonomia delle due fattispecie. Ciò non compromette l’identità della funzione novazione, sia essa soggettiva od oggettiva, che si pone sempre quale vicenda corrispettiva il cui effetto è essenzialmento estintivo-cistitutivo: l’art. 1230 cod. civ. riguarda l’obbligazione, l’art. 1235 cod. civ., invece, contempla la titolarità della situazione giuridica soggettiva debitoria. Da quest’ultima norma si deduce che la liberazione del debitore, salvo le ipotesi di obbligazioni intuitu personae, non produce novazione del rapporto obbligatorio.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.