Il testo unico dell'edilizia costituisce per molti aspetti il nuovo nucleo essenziale dei regolamenti edilizi comunali e dei regolamenti edilizi tipo regionali : dalle disposizioni sugli interventi edilizi allo sportello unico, dai titoli abilitativi e dal certificato di agibilità e relativi procedimenti alla discipline del contributo di costruzione, dell'attività edilizia ammessa in assenza di pianificazione urbanistica, della vigilanza e conseguenti sanzioni fino alla dettagliata normativa tecnica che occupa l'intera parte seconda. La normativa statale in passato era intervenuta più volte, spesso in maniera frammentaria e disorganica, sugli argomenti appena menzionati, tuttavia, ora, la loro riproposizione e riorganizzazione in un testo unico e l'incisività delle innovazioni (soprattutto di quelle contenute nella parte prima) hanno un impatto tale che sicuramente bisognerà porre mano a profonde modificazioni dei regolamenti edilizi comunali e dei regolamenti edilizi tipo re-gionali. Il testo unico è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001 e le sue disposizioni entrano in vigore (art. 138) a partire dal primo gennaio 2002. Per effetto della differenza di tempo intercorrente tra pubblicazione ed entrata in vigore, la sua operatività, paradossalmente viene a verificarsi quando già è efficace la complessa revisione costituzionale del titolo V della parte seconda della Costituzione ad opera della legge costitu-zionale 18 ottobre 2001, n. 3. Con stretto rigore potrebbe sostenersi che la diffusa e dettagliata disciplina da parte dello Stato, mediante un testo unico innovativo contenente sia norme di tipo legislativo sia norme di tipo regolamentare, si pone in contrasto con il nuovo assetto di competenze legi-slative, regolamentari e amministrative contenuto nella Costituzione. In questa sede il tema può essere soltanto accennato, essendo oggetto di altre relazioni, però non può passare inosservato che il governo del territorio non ricade nella legislazione esclusiva dello Stato, ma (art. 117, comma 3, Cost.) è materia di legislazione concorrente per la quale spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Inoltre (art. 117, comma 6, Cost.), la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva (salvo delega alle Regioni), mentre spetta alle Regioni in ogni altra materia. Infine (in base al medesimo comma 6) i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Tuttavia, occorre anche considerare che il testo unico ha il pregio di riaccorpare in un solo corpo normativo discipline altrimenti eccessivamente frammentate, quindi può costituire un utile elemento di partenza omogeneo sul quale esercitare la potestà legislativa e regolamentare regionale e la potestà regolamentare comunale.
Il testo unico e la potestà regolamentare comunale
LORENZOTTI, Fabrizio
2002-01-01
Abstract
Il testo unico dell'edilizia costituisce per molti aspetti il nuovo nucleo essenziale dei regolamenti edilizi comunali e dei regolamenti edilizi tipo regionali : dalle disposizioni sugli interventi edilizi allo sportello unico, dai titoli abilitativi e dal certificato di agibilità e relativi procedimenti alla discipline del contributo di costruzione, dell'attività edilizia ammessa in assenza di pianificazione urbanistica, della vigilanza e conseguenti sanzioni fino alla dettagliata normativa tecnica che occupa l'intera parte seconda. La normativa statale in passato era intervenuta più volte, spesso in maniera frammentaria e disorganica, sugli argomenti appena menzionati, tuttavia, ora, la loro riproposizione e riorganizzazione in un testo unico e l'incisività delle innovazioni (soprattutto di quelle contenute nella parte prima) hanno un impatto tale che sicuramente bisognerà porre mano a profonde modificazioni dei regolamenti edilizi comunali e dei regolamenti edilizi tipo re-gionali. Il testo unico è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001 e le sue disposizioni entrano in vigore (art. 138) a partire dal primo gennaio 2002. Per effetto della differenza di tempo intercorrente tra pubblicazione ed entrata in vigore, la sua operatività, paradossalmente viene a verificarsi quando già è efficace la complessa revisione costituzionale del titolo V della parte seconda della Costituzione ad opera della legge costitu-zionale 18 ottobre 2001, n. 3. Con stretto rigore potrebbe sostenersi che la diffusa e dettagliata disciplina da parte dello Stato, mediante un testo unico innovativo contenente sia norme di tipo legislativo sia norme di tipo regolamentare, si pone in contrasto con il nuovo assetto di competenze legi-slative, regolamentari e amministrative contenuto nella Costituzione. In questa sede il tema può essere soltanto accennato, essendo oggetto di altre relazioni, però non può passare inosservato che il governo del territorio non ricade nella legislazione esclusiva dello Stato, ma (art. 117, comma 3, Cost.) è materia di legislazione concorrente per la quale spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Inoltre (art. 117, comma 6, Cost.), la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva (salvo delega alle Regioni), mentre spetta alle Regioni in ogni altra materia. Infine (in base al medesimo comma 6) i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Tuttavia, occorre anche considerare che il testo unico ha il pregio di riaccorpare in un solo corpo normativo discipline altrimenti eccessivamente frammentate, quindi può costituire un utile elemento di partenza omogeneo sul quale esercitare la potestà legislativa e regolamentare regionale e la potestà regolamentare comunale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.