Con l’art. 1, comma 3, lett. a), d.l. n. 93/2013, conv., con mod., dalla legge n. 119/2013, il legislatore ha esteso l’aggravante di cui all’art. 612-bis, comma 2, c.p., prima circoscritta alle condotte moleste realizzate al di fuori del contesto familiare, agli atti persecutori commessi dal coniuge in costanza di matrimonio e da persona legata “attualmente” da relazione affettiva alla persona offesa. Sotto la vecchia disciplina, il conflitto tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di stalking, realizzato dal coniuge in costanza di matrimonio o dal partner nel contesto di un rapporto affettivo, era agevolmente risolvibile: la clausola di sussidiarietà espressa prevista in apertura dell’art. 612-bis c.p. comportava infatti l’assorbimento degli atti persecutori posti in essere “in ambito familiare” nel delitto di maltrattamenti, in quanto reato più grave. L’ipotesi aggravata del reato di stalking, di cui all’art. 612-bis, comma 2, c.p., ricomprende ora ogni rapporto di coniugio o di legame affettivo non solo pregresso ma anche attuale. Di conseguenza, il tema dei rapporti fra il delitto di maltrattamenti e quello di stalking, nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso dal coniuge o dal convivente, appare più complesso, in particolare è problematica la distinzione fra le due fattispecie. Ed invero manifestazioni di aggressività o atti assillanti e prevaricatori consumati in seno alla comunità familiare (o assimilata) potrebbero realizzare, al tempo stesso, gli estremi del reato aggravato di atti persecutori previsto dal secondo comma dell’art. 612-bis c.p. e gli elementi strutturali tipici dell’ipotesi criminosa di cui all’art. 572 c.p.

Differenze e linee di continuità tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti in famiglia dopo la modifica del secondo comma dell'art. 612-bis c.p. ad opera della legge c.d. sul femminicidio

MERLI, Antonella
2016-01-01

Abstract

Con l’art. 1, comma 3, lett. a), d.l. n. 93/2013, conv., con mod., dalla legge n. 119/2013, il legislatore ha esteso l’aggravante di cui all’art. 612-bis, comma 2, c.p., prima circoscritta alle condotte moleste realizzate al di fuori del contesto familiare, agli atti persecutori commessi dal coniuge in costanza di matrimonio e da persona legata “attualmente” da relazione affettiva alla persona offesa. Sotto la vecchia disciplina, il conflitto tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di stalking, realizzato dal coniuge in costanza di matrimonio o dal partner nel contesto di un rapporto affettivo, era agevolmente risolvibile: la clausola di sussidiarietà espressa prevista in apertura dell’art. 612-bis c.p. comportava infatti l’assorbimento degli atti persecutori posti in essere “in ambito familiare” nel delitto di maltrattamenti, in quanto reato più grave. L’ipotesi aggravata del reato di stalking, di cui all’art. 612-bis, comma 2, c.p., ricomprende ora ogni rapporto di coniugio o di legame affettivo non solo pregresso ma anche attuale. Di conseguenza, il tema dei rapporti fra il delitto di maltrattamenti e quello di stalking, nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso dal coniuge o dal convivente, appare più complesso, in particolare è problematica la distinzione fra le due fattispecie. Ed invero manifestazioni di aggressività o atti assillanti e prevaricatori consumati in seno alla comunità familiare (o assimilata) potrebbero realizzare, al tempo stesso, gli estremi del reato aggravato di atti persecutori previsto dal secondo comma dell’art. 612-bis c.p. e gli elementi strutturali tipici dell’ipotesi criminosa di cui all’art. 572 c.p.
2016
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