Il problema della responsabilità medica e, in particolare, del medico dipendente o collaboratore di una struttura sanitaria viene affrontato attraverso l'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale. Criticato l'indirizzo che qualifica tale responsabilità come extracontrattuale, si esamina il "formante" giurisprudenziale che, sulla scorta della dottrina, la qualifica come contrattuale da contatto sociale. Affermata la responsabilità contrattuale sia della struttura sanitaria sia del medico, che ha radice nella non diligente o errata prestazione di quest'ultimo, si prende in esame l'art. 3 della c.d. legge Balduzzi e si osserva che il richiamo all'art. 2043 c.c. in esso contenuto si limita a ribadire l'obbligo del risarcimento del danno da parte del medico, anche se non risponde penalmente per colpa lieve, e non costituisce un rinvio all'intera disciplina del fatto illecito. Inoltre se si interpretasse la norma nel senso che in presenza di colpa lieve il risarcimento sarebbe ridotto, la funzione riparatoria della responsabilità civile subirebbe una deroga totalmente ingiustificata, con forti sospetti di incostituzionalità.

La responsabilità medica tra "formanti" e "nuova legge"

FLAMINI, Antonio
2015-01-01

Abstract

Il problema della responsabilità medica e, in particolare, del medico dipendente o collaboratore di una struttura sanitaria viene affrontato attraverso l'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale. Criticato l'indirizzo che qualifica tale responsabilità come extracontrattuale, si esamina il "formante" giurisprudenziale che, sulla scorta della dottrina, la qualifica come contrattuale da contatto sociale. Affermata la responsabilità contrattuale sia della struttura sanitaria sia del medico, che ha radice nella non diligente o errata prestazione di quest'ultimo, si prende in esame l'art. 3 della c.d. legge Balduzzi e si osserva che il richiamo all'art. 2043 c.c. in esso contenuto si limita a ribadire l'obbligo del risarcimento del danno da parte del medico, anche se non risponde penalmente per colpa lieve, e non costituisce un rinvio all'intera disciplina del fatto illecito. Inoltre se si interpretasse la norma nel senso che in presenza di colpa lieve il risarcimento sarebbe ridotto, la funzione riparatoria della responsabilità civile subirebbe una deroga totalmente ingiustificata, con forti sospetti di incostituzionalità.
2015
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11581/387768
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