Premessa l’inviolabilità del diritto alla vita, si esamina l’obiezione di coscienza quale diritto inviolabile che deve essere riconosciuto a chiunque, a prescindere dalla professione religiosa (art. 3 cost.). Diversamente, si violerebbe non soltanto il principio di uguaglianza, ma anche quello della laicità dello Stato e del pluralismo delle morali. Il diritto all’obiezione di coscienza non può essere compresso da decisioni della maggioranza, sicché si deve affermare la necessità di consentire al singolo di sottrarsi a comportamenti fortemente contrastanti con la propria visione della vita. La prospettiva risulta confortata sia dalle decisioni della Corte Costituzionale sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Il pluralismo ideologico e culturale presente nella Carta costituzionale garantisce ai singoli il rispetto della propria concezione di vita affinché si accresca il grado di benessere della persona intesa nella sua totalità. Ne deriva il profilarsi dell’obiezione contra legem come unica ed autentica forma di obiezione, pena, altrimenti, o l’annullamento della norma nella coscienza, o, viceversa, l’appiattimento della coscienza nella norma. Proprio per il valore riconosciuto all’obiezione di coscienza, le norme esistenti a sua garanzia non devono essere interpretate restrittivamente, evitando di valutare di natura eccezionale la scelta legislativa. L’obiezione di coscienza gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che le libertà ed i diritti fondamentali non risultino irragionevolmente compressi: in tal modo l’obiezione di coscienza si pone quale esercizio di un diritto e risulta distinta dalla disobbedienza arbitraria. Essa non è un fattore di disgregazione sociale perché, al contrario, può diventare un elemento costitutivo di un patto di cittadinanza più rispettoso delle ragioni della coscienza di tutti e, dunque, elemento di coesione sociale e politica. Tuttavia, anche l’obiezione di coscienza, al pari di qualunque altro diritto, incontra limiti. L’obiezione di coscienza può essere esercitata, senza incorrere in alcuna sanzione, se sollevata per proteggere beni fondamentali, mentre si pone il problema dell’ammissione dell’obiezione di coscienza qualora l’obiettore, con la propria scelta, pregiudichi la vita propria o altrui.

Obiezione di coscienza e tutela della vita

BISCONTINI, Guido
2007-01-01

Abstract

Premessa l’inviolabilità del diritto alla vita, si esamina l’obiezione di coscienza quale diritto inviolabile che deve essere riconosciuto a chiunque, a prescindere dalla professione religiosa (art. 3 cost.). Diversamente, si violerebbe non soltanto il principio di uguaglianza, ma anche quello della laicità dello Stato e del pluralismo delle morali. Il diritto all’obiezione di coscienza non può essere compresso da decisioni della maggioranza, sicché si deve affermare la necessità di consentire al singolo di sottrarsi a comportamenti fortemente contrastanti con la propria visione della vita. La prospettiva risulta confortata sia dalle decisioni della Corte Costituzionale sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Il pluralismo ideologico e culturale presente nella Carta costituzionale garantisce ai singoli il rispetto della propria concezione di vita affinché si accresca il grado di benessere della persona intesa nella sua totalità. Ne deriva il profilarsi dell’obiezione contra legem come unica ed autentica forma di obiezione, pena, altrimenti, o l’annullamento della norma nella coscienza, o, viceversa, l’appiattimento della coscienza nella norma. Proprio per il valore riconosciuto all’obiezione di coscienza, le norme esistenti a sua garanzia non devono essere interpretate restrittivamente, evitando di valutare di natura eccezionale la scelta legislativa. L’obiezione di coscienza gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che le libertà ed i diritti fondamentali non risultino irragionevolmente compressi: in tal modo l’obiezione di coscienza si pone quale esercizio di un diritto e risulta distinta dalla disobbedienza arbitraria. Essa non è un fattore di disgregazione sociale perché, al contrario, può diventare un elemento costitutivo di un patto di cittadinanza più rispettoso delle ragioni della coscienza di tutti e, dunque, elemento di coesione sociale e politica. Tuttavia, anche l’obiezione di coscienza, al pari di qualunque altro diritto, incontra limiti. L’obiezione di coscienza può essere esercitata, senza incorrere in alcuna sanzione, se sollevata per proteggere beni fondamentali, mentre si pone il problema dell’ammissione dell’obiezione di coscienza qualora l’obiettore, con la propria scelta, pregiudichi la vita propria o altrui.
2007
8849514212
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